Superbonus e Legge di Bilancio 2025: nuove irragionevoli restrizioni

Gli ultimi dati Enea confermano la fine del superbonus e generano dubbi sulle nuove restrizioni inserite nella Legge di Bilancio per il 2025

di Redazione tecnica - 19/11/2024

La legge di Bilancio 2025

Alla luce di queste rilevazioni, “stonano” i contenuti della bozza di Legge di Bilancio 2025 approvata dal Governo e all’esame del Parlamento, all’interno della quale sono state previste delle nuove irragionevoli condizioni per accedere al superbonus a partire dall’1 gennaio 2025.

Preliminarmente ricordiamo che nel 2025, alla luce dell’attuale normativa, potranno accedere al superbonus con aliquota al 65% unicamente i seguenti soggetti beneficiari:

  • i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (art. 119, comma 9, lettera a), D.L. n. 34/2020);
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (art. 119, comma 9, lettera d-bis), D.L. n. 34/2020).

Relativamente ai soggetti di cui al primo punto, secondo le rilevazioni Enea, da aprile a ottobre 2024 (7 mesi) sono stati registrati i seguenti numeri:

  • 1.203 nuove asseverazioni;
  • 669.167.336,51 euro di investimenti totali (comprese le somme non ammesse a detrazione);
  • -1.935.689.760,05 euro di investimenti ammessi a detrazione;
  • 754.302.897,97 euro di lavori realizzati ammessi a detrazione.

Numeri che mal si conciliano con l’attuale art. 8 della bozza di Legge di Bilancio che, se approvato così com’è (ma lo riteniamo improbabile oltre che incostituzionale), consentirà l’utilizzo del superbonus 65% a condizione che al 15 ottobre 2024 risulti:

  • presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
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