Superbonus: dal MEF il decreto per l’erogazione del contributo alle spese 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto che definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese 2024 per gli interventi superbonus

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

Come anticipato, il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi che beneficiano del superbonus, per i quali sussistano le seguenti condizioni:

  • l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del Decreto Rilancio;
  • la detrazione è oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio;
  • il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.

Il contributo:

  • è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi per i quali spetta il superbonus con aliquota al 70% (anno 2024);
  • è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
  • è erogato unicamente per le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024;
  • non può essere superiore al 30% delle spese ammesse (massimo 96.000 euro).

Il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 a fronte degli interventi che accedono al superbonus 70%.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

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