Superbonus: dal MEF il decreto per l’erogazione del contributo alle spese 2024

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto che definisce criteri e modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese 2024 per gli interventi superbonus

di Redazione tecnica - 05/09/2024

Come richiedere il contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo, è necessario trasmettere entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti indicati.

Ciascun richiedente (direttamente o tramite intermediario) può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Come spesso accade per i contributi che accedono a fondi così limitati, si dovrà attendere la presentazione di tutte le istanze affinché l’Agenzia delle Entrate possa determinare l’ammontare reale. Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

Nell’ipotesi in cui le richieste di contributo inviate siano soddisfatte integralmente, le risorse residue sono destinate all’erogazione di contributi, determinati secondo i criteri indicati ai commi 4 e 5, art. 5 del nuovo Decreto MEF, a favore dei richiedenti che non soddisfano dette condizioni.

L’Agenzia delle entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Detto ammontare è determinato come segue:

  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell’importo richiesto;
  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è compreso fra il 3 e il 100 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
  • se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti è inferiore al 3 per cento, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 3 per cento.

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

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