Superbonus: nuovi obblighi, vecchie abitudini

Con la pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024 è obbligatoria una nuova comunicazione ad Enea e al PNCS per l’utilizzo del superbonus

di Gianluca Oreto - 02/10/2024

Il DPCM attuativo

Così come previsto all’art. 3, comma 4, del citato D.L. n. 39/2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente (il 26 settembre scorso) pubblicato il DPCM 17 settembre 2024 che ha definito contenuto, modalità e termini delle informazioni da trasmettere.

Benché il DPCM sia in linea con quanto previsto dal D.L. n. 39/2024, una novità riguarda i termini per l’invio delle comunicazioni. Il D.L. n. 39/2024 dispone, infatti, solo che l’omessa comunicazione nei termini individuati dal DPCM comporta:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è stata presentata entro il 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024);
  • la decadenza dall’agevolazione fiscale per gli interventi per i quali la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30 marzo 2024.

In quest’ultimo caso, oltretutto, la norma prevede che non si applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, di cui appare utile ricordare il contenuto:

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Sostanzialmente l’omessa comunicazione entro i termini preclude l’accesso al superbonus senza possibilità di appello.

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