Superbonus: nuovi obblighi, vecchie abitudini

Con la pubblicazione del DPCM 17 settembre 2024 è obbligatoria una nuova comunicazione ad Enea e al PNCS per l’utilizzo del superbonus

di Gianluca Oreto - 02/10/2024

Tempistiche e problematiche

Il nuovo DPCM, invece, definisce le tempistiche entro le quali comunicare i dati:

  • relativamente al superecobonus:
    • le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del nuovo DPCM includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del DPCM stesso;
    • la sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del nuovo DPCM.
  • relativamente al supersismabonus:
    • i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, trasmettono al PNCS le informazioni conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del nuovo DPCM, entro i termini fissati.

Sembra, dunque, che mentre per il superecobonus non ci sia alcun obbligo retroattivo, così non sia per il supersismabonus. La norma (dubbia) prevede, infatti, che tale obbligo scatti:

  • per chi entro il 31 dicembre 2023 ha presentato la CILAS ed entro questa data non ha concluso i lavori;
  • per chi entro il 31 dicembre 2023 ha presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici ed entro questa data non ha concluso i lavori;
  • per chi ha presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Chi ha avviato un intervento di supersismabonus tramite CILAS o tramite l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici entro il 31 dicembre 2023, ed entro la stessa data “ha concluso i lavori antisismici” ma “non ha concluso i lavori” (il fine lavori), si ritroverà nella situazione di dover rincorrere i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, per la trasmissione della nuova comunicazione che, evidentemente, considerate le responsabilità avrà anche un costo da supportare.

Una rincorsa che potrebbe non creare problematiche nel caso l’intervento non abbia avuto intoppi o conflitti tra le parti, ma che potrebbe risultare difficile nel caso di contenzioni di varia natura.

In definitiva, il lungo addio del superbonus è ancora in corso e le vecchie abitudini del legislatore sono rimaste.

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