Superbonus e obbligo di comunicazione a Enea e al PNCS: una criticità
L’esperto risponde sulla necessità di comunicare i dati a Enea e al PNCS nel caso di CILAS inviata prima del 31 dicembre 2023 ma con lavori mai avviati
Chi deve comunicare i dati ed entro quando
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sono coloro i quali:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- dall’1 gennaio 2024 hanno presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
A questo punto si può passare alle tempistiche per la trasmissione. In questo caso la norma non è chiarissima.
Per il superecobonus, l’art. 4 del nuovo DPCM dispone:
- che i nuovi dati siano trasmessi unitamente alle asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute e costituiscono parte integrante delle stesse;
- che le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dal 26 settembre includono già una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, per la trasmissione dei nuovi dati;
- che tale sezione aggiuntiva “non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2024”.
Tale ultimo punto risulta molto dubbio. Significa che per il superecobonus, nel caso di asseverazioni inviate prima del 26 settembre 2024, non è necessario inviare i dati richiesti dall’art. 3 del D.L. n. 39/2024?
Come specificato all’art. 6, comma 1, del nuovo DPCM, le informazioni da comunicare sono soggette alle stesse tempistiche che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni del rispetto dei requisiti minimi e di congruità delle spese sostenute.
L’aspetto si complica per il supersismabonus. In questo caso, l’art. 5 del nuovo DPCM dispone solo:
“I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al PNCS le informazioni elencate all’articolo 2 del presente decreto, conformemente alle linee guida di cui all’allegato 2 del presente decreto, entro i termini fissati dal successivo articolo 6”.
Si prevede, dunque, che le comunicazioni possano essere effettuate dai professionisti incaricati:
- della progettazione strutturale;
- della direzione dei lavori;
- del collaudo statico.
Relativamente alle pratiche di progettazione, uno dei suddetti professionisti dovrà compilare all’interno del PNCS le seguenti sezioni:
- Dati progettista
- Dati immobile
- Dichiarazioni del progettista
- Dati ante intervento
- Dati post intervento
- Riepilogo
Dopo aver generato la pratica “strutturale”, si potranno inserire i dati economici richiesti.
Il problema, però, sono le tempistiche (e le sanzioni se non si ottempera in tempo!).
L’art. 6, comma 2, del nuovo DPCM dispone che le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
Non dimentichiamo che nel superbonus il SAL si può fare solo nel caso di utilizzo con le opzioni alternative di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Dunque, se non esiste un “SAL” cosa succede? Si può pensare che il 31 ottobre 2024 valga anche per tutti i lavori conclusi entro l’1 ottobre 2024? Teoricamente si, ma la norma non è chiarissima.
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