Superbonus e plusvalenze immobiliari: interviene il Notariato
Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2024 vi è il diverso trattamento delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di immobili oggetto di interventi di superbonus
La novità delle plusvalenze da superbonus
Come rilevato dal Notariato “mediante l’introduzione della lettera b-bis) nell’art.67 del Tuir e con l’integrazione dell’art.68 del Tuir, è stato previsto che dal 1°gennaio 2024 le cessioni a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17luglio 2020,n.77, possono costituire un presupposto per far emergere una plusvalenza imponibile”.
Un aspetto innovativo sottolineato dai notai riguarda l’aver previsto un “ulteriore fatto generatore di plusvalenze, in aggiunta a quelli già disciplinati nella lett b) dell’art 67 Tuir, consistente nella cessione onerosa che faccia seguito all’esecuzione di interventi agevolati con la detrazione maggiorata definita “superbonus”, che, all’atto della stessa cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni”.
Viene confermato che, ai fini del calcolo della plusvalenza, non rilevano gli altri bonus edilizi ma solo quelli di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Il Notariato conferma pure la ratio della norma, voluta dal Legislatore per riequilibrare l’asimmetria generata dall’applicazione dei vantaggi del Superbonus, “colpendo” la nuova ricchezza che a partire dall’1 gennaio 2024 si fosse potuta realizzare mediante la vendita del bene oggetto di un intervento “agevolato”.
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Studio Consiglio Nazionale Notariato n. 15-2024/TIL NOTIZIOMETRO