Superbonus: quando è dovuta la nuova comunicazione ad Enea?
L’esperto risponde sul nuovo obbligo di comunicazione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente dal superbonus
Chi deve trasmettere i dati e le sanzioni
L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 39/2024 definisce le casistiche soggette al nuovo obbligo di comunicazione (perché trattasi di “obbligo”). In particolare, tale comma (senza alcuna distinzione tra supereco o supersismabonus) dispone che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni i soggetti che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Sostanzialmente:
- nel caso di “fine lavori” entro il 31 dicembre 2023, l’obbligo non sussiste;
- nel caso, invece, di fine lavori nel 2024 (anche se gli interventi agevolati sono terminati entro il 31 dicembre 2023), l’obbligo di comunicazione sussiste.
Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono stati definiti con il citato DPCM 17 settembre 2024 che ha previsto delle particolarità differenti a seconda che si tratti di superecobonus o supersismabonus.
In entrambe i casi (eco e sisma), il comma 5, art. 3, del D.L. 39/2024 prevede che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal DPCM 17 settembre 2024 comporta:
- l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000;
- per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e
la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 29 maggio
2024, la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna
possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, comma
1, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
44/2012, che (ricordiamo) dispone:
La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
IL NOTIZIOMETRO