Superbonus tra SAL, cessione del credito e sconto in fattura

L’esperto risponde sulla possibilità di utilizzare le opzioni alternative nonostante l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024

di Luciano Ficarelli - 07/10/2024

Il caso: Cantiere Superbonus di edificio con unico proprietario e composto da due unità immobiliari avviato con CILAS presentata il 24 novembre 2022. Il progetto unitario presentato nella CILAS prevede lavori di miglioramento sismico e di efficienza energetica. Il 30 ottobre 2023 viene effettuato il SAL n. 1 corrispondente ad un avanzamento del 90% dei lavori antisismici con pagamento dei crediti a mezzo sconto in fattura del 100%. I lavori Ecobonus sono iniziati a giugno 2024, dopo l’entrata in vigore del D.L. 39/2024. Ad oggi, sebbene siano stati effettuati buona parte dei lavori di efficienza energetica, non è stato ancora emesso il SAL in attesa di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di fruire della cessione del credito/sconto in fattura.

Il quesito: Il beneficiario può usufruire dello sconto in fattura al 70% sia per il SAL finale dei lavori sismabonus sia per i SAL (intermedio e finale) dei lavori ecobonus effettuati e da effettuare fino a dicembre 2024?

L’esperto risponde

Il comma 5, art. 1, del Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 e convertito in L. 23 maggio 2024, n. 67, continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori e tra i committenti per le importanti conseguenze che ne derivano nel caso in cui lo sconto in fattura e la cessione dei crediti siano applicati in mancanza dei requisiti richiesti.

Come linea-guida si riporta il testo del citato comma 5:

Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 (sono i requisiti che devono sussistere per applicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito) non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo (interventi previsti dal superbonus), e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (altri interventi diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024), non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Il comma richiamato è ormai noto a tutti nella sua formulazione ma contiene delle insidie interpretative che, in mancanza degli attesi chiarimenti, lasciano nel dubbio gli operatori su diversi aspetti, tra cui la tipologia di spesa, la data, la realizzazione dei lavori.

Per entrare nel merito del quesito del gentile lettore, ci sono altri dubbi che non derivano dalla formulazione del testo normativo in commento, bensì dal contesto normativo in cui ci si muove. Nel caso oggi trattato, ci si chiede se gli interventi di miglioramento del rischio sismico siano considerati distinti rispetto a quelli di efficientamento energetico con la conseguenza che, in caso positivo, le spese sostenute per l’uno non contino per l’altro. In particolare, ci si chiede se il pagamento delle fatture che riguardano il sismabonus effettuate prima del 30 marzo 2024 possano o meno permettere di mantenere in vita l’applicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito anche per le spese che si sostengono successivamente a quella data per gli interventi di efficientamento energetico.

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