Superbonus e Salva Casa: dubbi su una delle cause di decadenza dall’incentivo fiscale

Per la chiusura del cerchio e l’inserimento delle spese di superbonus all’interno della dichiarazione dei redditi occorre fare attenzione alle cause di decadenza e alle violazioni sostanziali

di Gianluca Oreto - 20/09/2024

Superbonus: cause di decadenza

Per quanto concerne le cause di decadenza dall’incentivo fiscale occorre fare la dovuta attenzione. L’art. 119, comma 5-bis, del Decreto Rilancio dispone “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Il successivo comma 13-ter dispone:

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14”.

Il terzultimo periodo del comma 14 dispone:

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio”.

© Riproduzione riservata