Superbonus e Salva Casa: dubbi su una delle cause di decadenza dall’incentivo fiscale
Per la chiusura del cerchio e l’inserimento delle spese di superbonus all’interno della dichiarazione dei redditi occorre fare attenzione alle cause di decadenza e alle violazioni sostanziali
La comunicazione all’ASL
Prima dell’avvio dei lavori è necessario inviare la comunicazione all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente nel territorio in cui si svolgono i lavori. Tale comunicazione, inviata con raccomandata A/R o altre modalità stabilite dalla Regione prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
L’omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente.
L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL. Tale situazione, esclusivamente nei casi di interventi per i quali non è richiesto titolo abilitativo, può essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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