Superbonus: senza stato legittimo niente CILAS
Il TAR Campania conferma l’orientamento sull’improcedibilità della CILAS presentata su immobili privi dello stato legittimo
Avvio superbonus: la CILAS
Il superbonus è la “famigerata” detrazione fiscale messa a punto dal Governo Conte II in pieno periodo pandemico con l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Considerate le evidenti difficoltà dovute alla ricostruzione dello stato legittimo per la presentazione del titolo edilizio, il successivo Governo Draghi ha modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
In particolare, l'art. 33, comma 1, lettera c) del D.L. n. 77/2021 ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio e inserito i due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies:
13-ter. Gli interventi di cui al
presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali
degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono
attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello
stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per
gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti
casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma
14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Tre commi importanti perché hanno:
- previsto una procedura amministrativa diversa per l’avvio del superbonus mediante la cosiddetta CILAS, all’interno della quale non era più necessario attestare lo stato legittimo;
- slegato il superbonus dalle cause di decadenza previste all’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), prevedendo nuove casistiche (art. 119, comma 13-ter, lettere a), b), c) e d;
- mantenuto inalterato il potere repressivo della P.A. relativamente alla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Soprattutto il primo punto ha indotto molti tecnici a pensare che non solo il superbonus richiedesse un titolo all’interno del quale non fosse necessario dichiarare lo stato legittimo ma che lo stesso non fosse proprio necessario.
Convinzione che è stata puntualmente smentita da alcuni pronunciamenti della giustizia amministrativa tra i quali ricordiamo:
- l’ordinanza del TAR Veneto 13 marzo 2023, n. 128;
- l’ordinanza del TAR Calabria 13 aprile 2023, n. 175;
- la sentenza del TAR Lazio 7 dicembre 2023, n. 18386;
- l’ordinanza del TAR Toscana 16 gennaio 2024, n. 72;
- la sentenza del TAR Piemonte 27 febbraio 2024, n. 203;
- la sentenza del TAR Campania 22 maggio 2024, n. 3312;
e per ultimo il nuovo intervento del TAR Campania.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 5 novembre 2024, n. 5934IL NOTIZIOMETRO