Superbonus: senza stato legittimo niente CILAS

Il TAR Campania conferma l’orientamento sull’improcedibilità della CILAS presentata su immobili privi dello stato legittimo

di Gianluca Oreto - 12/11/2024

Avvio superbonus: la CILAS

Il superbonus è la “famigerata” detrazione fiscale messa a punto dal Governo Conte II in pieno periodo pandemico con l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Considerate le evidenti difficoltà dovute alla ricostruzione dello stato legittimo per la presentazione del titolo edilizio, il successivo Governo Draghi ha modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, l'art. 33, comma 1, lettera c) del D.L. n. 77/2021 ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio e inserito i due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies:

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9 -bis, comma 1 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tre commi importanti perché hanno:

  • previsto una procedura amministrativa diversa per l’avvio del superbonus mediante la cosiddetta CILAS, all’interno della quale non era più necessario attestare lo stato legittimo;
  • slegato il superbonus dalle cause di decadenza previste all’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), prevedendo nuove casistiche (art. 119, comma 13-ter, lettere a), b), c) e d;
  • mantenuto inalterato il potere repressivo della P.A. relativamente alla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Soprattutto il primo punto ha indotto molti tecnici a pensare che non solo il superbonus richiedesse un titolo all’interno del quale non fosse necessario dichiarare lo stato legittimo ma che lo stesso non fosse proprio necessario.

Convinzione che è stata puntualmente smentita da alcuni pronunciamenti della giustizia amministrativa tra i quali ricordiamo:

e per ultimo il nuovo intervento del TAR Campania.

© Riproduzione riservata