Superbonus: senza stato legittimo niente CILAS
Il TAR Campania conferma l’orientamento sull’improcedibilità della CILAS presentata su immobili privi dello stato legittimo
La pronuncia del TAR Campania
La nuova pronuncia del TAR Campania riguarda un intervento di superbonus avviato a seguito di presentazione una CILAS su un edificio privo dello stato legittimo. Nel dettaglio, a seguito di presentazione di una prima SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Lavori), il Comune aveva rilevato l’esistenza di importanti difformità tra lo stato dei luoghi come emergente dal titolo edilizio rilasciato per l’edificazione del fabbricato (e rappresentato nella SCIA) e quello effettivo.
Dunque, una volta rilevate tali difformità rispetto allo stato dei luoghi rappresentato nei grafici depositati, nonché rispetto a quanto autorizzato, il Comune ha, quindi, legittimamente inibito la prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA (anche in considerazione che agli atti non risultava pendente alcuna richiesta di sanatoria).
All’inibizione della prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA segue l’improcedibilità della CILAS presentata per l’effettuazione degli interventi oggetto del beneficio del Superbonus.
Sul punto il TAR ha rilevato di dover applicare il principio generale a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.
Nel caso di specie, sussistono dei profili di abusività dell’immobile al quale la CILAS si riferisce; né, d’altro canto, appare in proposito decisivo il fatto che detti aspetti si riferiscano al piano seminterrato: ciò in quanto il fabbricato deve, necessariamente, essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario, comprensivo di ogni sua parte, ivi inclusi gli spazi adibiti a ricovero auto nel piano seminterrato, risultando ingiustificata, ai fini in commento, la pretesa di scotomizzazione di tale piano (e della relativa legittimità) dalla complessiva edificazione.
Neppure rileva quanto argomentato dal Condominio ricorrente in riferimento alla previsione dell’art.119, comma 13-ter del D.L. n.34/2020 che prevede: “La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Secondo l’interpretazione che della norma è stata finora fornita dalla giurisprudenza, e che il TAR ha condiviso, il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti. In particolare, è stato osservato che anche gli interventi soggetti a CILAS sono soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 5 novembre 2024, n. 5934IL NOTIZIOMETRO