Tassazione plusvalenze su cessione immobili oggetto di Superbonus: la Circolare del Fisco
Il documento contiene indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 sulle tassazione delle plusvalenze
Applicabilità dell’imposta sostitutiva
Inoltre sulle plusvalenze riguardanti la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, si applica l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,secondo cui, in «caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia».
In sintesi, spiega il Fisco, alle plusvalenze di cessioni di immobili oggetto di interventi Superbonus, si può applicare l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dal comma 496.
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