Terzo condono edilizio: il TAR sui limiti volumetrici

La distinta registrazione catastale o l’autonomia funzionale delle unità immobiliari in uno stesso edificio non escludono l'unitarietà della costruzione nel suo complesso

di Redazione tecnica - 28/02/2025

Nella presentazione di un’istanza di condono, il limite volumetrico deve essere calcolato sull’intero fabbricato e non sulle singole unità immobiliari. Ne deriva che l’autonomia catastale e l’indipendente utilizzazione di diverse unità abitative che fanno parte di una villa plurifamiliare non sono sufficienti a superare l'unitarietà della “costruzione” e quindi della sua volumetria.

Terzo condono edilizio: no all'elusione dei limiti volumetrici

A ribadirlo è il TAR Lazio, con la sentenza del 21 febbraio 2025, n. 3895, respingendo il ricorso per l’annullamento del diniego di condono edilizio deciso da un’Amministrazione comunale, in relazione a un'unità immobiliare di 387,37 mc.

L’istanza di condono era stata presentata nel 2004 sulla base dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 (c.d. "Terzo Condono edilizio"), previsto e disciplinato a livello regionale dalla l.r. Lazio n. 12/2004. Il Comune aveva respinto la domanda, in quanto la domanda si sommava ad altre quattro richieste di condono presentate per altre unità immobiliari presenti nello stesso edificio, per una volumetria complessiva di 1660,67 mc, ben oltre i limiti previsti dalla normativa.

Le contestazioni della ricorrente

Secondo la parte ricorrente, l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria costituiva una parte di un fabbricato residenziale composto da due unità distinte:

  • una al piano terra e primo, con una volumetria di 446,15 mc;
  • un’altra al piano primo e secondo, appartenente a un altro proprietario, con una volumetria di 387,37 mc.

Il totale della cubatura del fabbricato sarebbe quindi di 833,52 mc, rimanendo sotto il limite massimo condonabile.

L’Amministrazione, però, aveva considerato anche la volumetria di un’ulteriore unità immobiliare, situata su una particella catastale differente ma costruita in aderenza al fabbricato oggetto di ricorso. Tale immobile, appartenente ad altri soggetti, era stato oggetto di tre distinte domande di condono.

La ricorrente contestava questa scelta, sostenendo che i due edifici fossero autonomi e distinti sotto ogni profilo, in quanto separati da un muro in cemento di 80 cm di larghezza; dotati di ingressi indipendenti e numeri civici diversi e provvisti di allacci fognari separati.

 

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