Terzo condono edilizio: il TAR sui limiti volumetrici
La distinta registrazione catastale o l’autonomia funzionale delle unità immobiliari in uno stesso edificio non escludono l'unitarietà della costruzione nel suo complesso
Volumetria e condono edilizio: cosa prevede la normativa
Il TAR ha richiamato l’art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. Lazio n. 12/2004, che disciplina i limiti di volumetria per la sanatoria edilizia.
La norma stabilisce che possono essere condonate:
“…b) opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che:
- non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi nel suo complesso i 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza;
- non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi nel suo complesso i 600 metri cubi, nel caso in cui non si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza.”
Si tratta di un limite massimo complessivo che non può essere aggirato mediante suddivisioni fittizie dell’edificio in unità più piccole, con la presentazione di domande di condono separate.
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