Testo Unico Edilizia 2025: cosa cambia dopo il Salva Casa?
Il Salva Casa ha ridisegnato molte delle disposizioni contenute nel testo unico edilizia con particolare riferimento alle possibilità di sanare gli abusi. Cosa cambia e le trappole
Interventi edilizi
L’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 fornisce le definizioni delle diverse tipologie di interventi edilizi, fondamentali per individuare quali di questi necessitano di specifici titoli abilitativi e quali modifiche possono essere realizzate senza stravolgere la normativa urbanistica vigente. Le definizioni fornite in questo articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali, garantendo uniformità interpretativa a livello nazionale.
Entrando nel dettaglio, gli interventi sono distinti nei seguenti:
- manutenzione ordinaria (comma 1, lettera a)): comprende opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e include gli interventi per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- manutenzione straordinaria (comma 1, lettera
b)): riguarda la sostituzione o il rinnovo di parti
anche strutturali dell’edificio, includendo le modifiche per
migliorare servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non
aumenti la volumetria o non vi siano mutamenti urbanisticamente
rilevanti. Rientrano in questa tipologia:
- i frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari con variazioni di superficie e carico urbanistico, senza alterare la volumetria complessiva;
- le modifiche ai prospetti per garantire l’agibilità o l’accessibilità, purché non compromettano il decoro architettonico e rispettino la normativa urbanistica ed edilizia;
- restauro e risanamento conservativo (comma 1, lettera c)): ha l’obiettivo di conservare l’edificio garantendone la funzionalità e include il consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi strutturali e l’inserimento di impianti compatibili con l’organismo edilizio. In questi interventi rientra il mutamento della destinazione d’uso, purché compatibile con la struttura originaria e conforme alla disciplina urbanistica;
- ristrutturazione edilizia (comma 1, lettera
d)): si tratta di interventi
che trasformano gli edifici
esistenti con modifiche sostanziali e comprende la
sostituzione di elementi costitutivi, eliminazioni, modifiche e
inserimento di nuovi impianti. All’interno di questa tipologia di
intervento è possibile includere anche:
- la demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti e volumetria, nei limiti previsti dalla normativa urbanistica e di tutela;
- la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, a condizione che sia accertata la preesistente consistenza;
- nuova costruzione (comma 1, lettera e)): rientrano in questa categoria le opere di trasformazione edilizia e urbanistica che non sono riconducibili alle tipologie precedenti. La normativa riporta, comunque, un elenco dettagliato di interventi che rientrano in questa tipologia;
- ristrutturazione urbanistica (comma 1, lettera f)): consiste nella sostituzione dell’esistente tessuto edilizio con un nuovo assetto urbanistico, modificando l’organizzazione di lotti, isolati e viabilità.
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