Testo Unico Edilizia 2025: cosa cambia dopo il Salva Casa?
Il Salva Casa ha ridisegnato molte delle disposizioni contenute nel testo unico edilizia con particolare riferimento alle possibilità di sanare gli abusi. Cosa cambia e le trappole
Regimi abilitativi
All’interno del Testo Unico Edilizia, in ordine sparso, sono riportati i regimi abilitativi relativi agli interventi edilizi. Un tema sul quale è sempre opportuno confrontarsi con:
- altre normative nazionali tra le quali ricordiamo solo a titolo d’esempio:
- le normative locali (regolamenti edilizi, piani regolatori,…);
- le normative di settore (NTC, Codice dei beni culturali, TUSL,…).
Per quanto riguarda i regimi abilitativi, il d.P.R. n. 380/2001 considera l’attività edilizia:
- libera (art. 6);
- soggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA (art. 6-bis);
- sottoposta a preventivo controllo del Comune tramite permesso di costruire (art. 10);
- soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA (art. 22), o a SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23).
Attenzione: nel caso di attività edilizia libera, CILA o SCIA, occorre sempre fare molta attenzione al rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Ciò significa che in realtà in Italia l’attività edilizia completamente libera non esiste. Per comprenderlo è sufficiente ricordare il classico esempio di una pergotenda, ovvero uno degli interventi contemplati all’art. 6 del TUE. Benché sia un intervento di edilizia libera, è chiaro che una pergotenda non si può istallare in un edificio vincolato o se è vietato dagli strumenti urbanistici locali (immaginiamo una pergotenda istallata su un terrazzo davanti al Colosseo!).
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