Testo Unico Edilizia: il cambio di destinazione d’uso dopo il Decreto Salva Casa
Tra le modifiche del Decreto Salva Casa c’è quella all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 che riguarda il cambio di destinazione d’uso rilevante
Cambio di destinazione d’uso senza opere
Nel nuovo comma 1-bis viene previsto che, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Si osserva che resta inesplorato il concetto di “senza opere” che, invece, è stato opportunamente previsto all’interno della bozza di riforma del Testo Unico Edilizia che prevede espressamente un articolo dedicato ai mutamenti della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie e secondo il quale “si intendono eseguiti in assenza di opere edilizie anche mutamenti della destinazione d’uso accompagnati da interventi edilizi di mera finitura, non eccedenti la manutenzione ordinaria, nonché da adeguamenti impiantistici o igienico sanitari, nella misura strettamente necessaria per la certificazione di agibilità dell’unità immobiliare”.
Si auspica un maggior dettaglio all’interno del testo che andrà in Gazzetta Ufficiale o almeno durante il percorso di conversione in legge.
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