Testo Unico Edilizia: il cambio di destinazione d’uso dopo il Decreto Salva Casa
Tra le modifiche del Decreto Salva Casa c’è quella all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 che riguarda il cambio di destinazione d’uso rilevante
Mutamento di destinazione d’uso senza opere sempre ammesso
Al comma 1-ter si dispone che è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso senza opere (anche qui resta lo stesso problema precedente) tra le seguenti categorie funzionali:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone:
- A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
nel rispetto delle condizioni stabilite al successivo comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
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