Testo Unico Edilizia: il cambio di destinazione d’uso dopo il Decreto Salva Casa
Tra le modifiche del Decreto Salva Casa c’è quella all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001 che riguarda il cambio di destinazione d’uso rilevante
Mutamento di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari
Al comma 1-quater viene affrontato il tema del cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari. In questo caso, restando sempre ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, il cambio tra le categorie funzionali:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
e sempre nelle zone A), B) e C), è sempre consentito, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Viene anche disposto che per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
In questo comma viene espressamente previsto che il cambio non è assoggettato:
- all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale;
- né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
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