Testo Unico Edilizia: come sanare gli abusi dopo il Salva Casa

Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024

di Gianluca Oreto - 30/08/2024

Legittimità formale e sostanziale

A questo punto, definita la legittimità formale (ovvero lo stato legittimo), va verificato che questo corrisponde allo stato di fatto in cui versa l’immobile o l’unità immobiliare. Nel caso questa corrispondenza non ci sia occorre distinguere alcune diverse fattispecie a seconda che la differenza tra assentito e stato di fatto:

  • rientri nel concetto di tolleranza costruttiva-esecutiva (art. 34-bis, TUE);
  • riguardi un intervento:
    • realizzato in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31, TUE);
    • di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, TUE);
    • eseguito in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, TUE);
    • realizzato come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 34-ter, commi 1-3);
    • realizzato in parziale difformità durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo ma accertato all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge n. 241/1990 (art. 34-ter, comma 4);
    • realizzato sulla base di un permesso di costruire annullato (art. 38).

Calcolatrice alla mano, è possibile attivare 6 distinte procedure di sanatoria edilizia in funzione delle su-richiamate casistiche e una attestazione tecnica relativa alle tolleranze.

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