Testo Unico Edilizia: come sanare gli abusi dopo il Salva Casa
Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024
Le variazioni essenziali
Andando con ordine, con una piccola ma grande modifica apportata al comma 3 dell’art. 32 del TUE, il legislatore ha deciso che non basta che gli interventi di cui al precedente comma 1 siano stati realizzato su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, per poter essere considerato “variazione essenziale”.
Appare utile ricordare che l’art. 32, comma 1 del TUE definisce taluni criteri fondamentali, vincolanti per la disciplina regionale, per determinare quali variazioni siano da considerarsi essenziali. In particolare, sono considerate variazioni essenziali gli interventi per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Purtroppo, però, come evidenziato anche dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in un recente approfondimento, le Regioni hanno recepito questa disposizione con notevoli differenze.
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