Testo Unico Edilizia: come sanare gli abusi dopo il Salva Casa

Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024

di Gianluca Oreto - 30/08/2024

Sanatoria abusi maggiori e parziali

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività alternativa al PdC o in totale difformità da essa, è possibile attivare l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del TUE che consente di ottenere il permesso di costruire in sanatoria a condizione che:

  • l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (doppia conformità simmetrica);
  • si paghi, a titolo di oblazione, il contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16 del TUE.

Nel caso di sanatoria ai sensi dell’art. 36 è previsto il silenzio-rigetto se entro 60 giorni dall’istanza il comune non risponde.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata o con variazione essenziale è possibile attivare l’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis del TUE che consente la sanatoria (pdc o SCIA) a condizione che:

  • l'intervento risulti conforme:
    • alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda;
    • alla normativa edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso (doppia conformità asimmetrica);
  • si paghi, a titolo di oblazione, una sanzione calcolata ai sensi del comma 5, art. 36-bis, del TUE.

Le particolarità di questa sanatoria semplificata sono due:

  • viene prevista la possibilità per lo Sportello Unico Edilizia di condizionare la sanatoria alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate;
  • il silenzio-assenso se dopo 45 giorni il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale non si è pronunciato con provvedimento motivato.
© Riproduzione riservata