Testo Unico Edilizia: come sanare gli abusi dopo il Salva Casa

Le possibilità di gestione/sanatoria delle difformità e abusi edilizi dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 arrivata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024

di Gianluca Oreto - 30/08/2024

Permesso di costruire annullato

Nel caso di intervento realizzato sulla base di un permesso di costruire annullato, l’art. 38 del TUE consente, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, l’applicazione di una sanzione alternativa il cui pagamento produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36.

Su questa tipologia di intervento si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 30 luglio 2024) con una condivisibile pronuncia che ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • in caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no;
  • nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;
  • qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;
  • qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;
  • è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.
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