Testo Unico Edilizia: criticità e proposte per la rigenerazione urbana
L'intervento di Nicola Durante: la rigenerazione urbana incontra troppi limiti applicativi a causa della mancanza di disposizioni chiare nell'ordinamento attuale
Ambiente e governo del territorio: il riparto delle competenze legislative
Una prima questione attiene al riparto delle competenze legislative, tra:
- materia dell’ambiente, posta in capo allo Stato, con la prescrizione di standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali;
- materia del governo del territorio, che appartiene alle regioni, la cui azione è strutturalmente più efficace a contrastare il fenomeno del consumo di suolo, perché in grado di porre limiti generali ed ab externo alla pianificazione locale.
Per raccordare i due livelli, sottolinea Durante, è intervenuto l’art. 5 del .D.L. n. 70/2011 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con legge n. 106/2011, che ha autorizzato le regioni ad approvare proprie leggi, per incentivare con misure premiali – quali, espressamente: il riconoscimento di volumetrie aggiuntive, la delocalizzazione, la modifica della sagoma ed il cambio delle destinazione d’uso, purché tra loro compatibili o complementari – le attività edilizie, anche di demolizione e ricostruzione, aventi il “fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”.
Secondo Durante, questa tecnica legislativa ha talora portato a valorizzare la potestà legislativa delle regioni a discapito di quella amministrativa dei comuni, cui deve riconoscersi un ruolo insostituibile, in virtù del principio di sussidiarietà verticale e stante l’esistenza di un principio fondamentale dell’ordinamento in base al quale sono i comuni, attraverso i consigli comunali, «a dover individuare gli àmbiti urbani che necessitano di razionalizzazioni del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione in quanto ricomprendenti aree urbane degradate».
Sono state dunque dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni comportanti un’eccessiva compressione delle prerogative dei comuni, «per il fatto di dettare una disciplina … idonea, in ragione della sua natura autoapplicativa, a ripercuotersi su scelte attinenti all’uso del territorio».
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