Testo Unico Edilizia: le osservazioni di Architetti e Ingegneri sul Salva Casa
Dai Consigli Nazionali degli Architetti PPC e Ingegneri tutte le osservazioni sulle modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024
Le osservazioni sul Salva Casa
Di seguito si riportano alcune osservazioni dei due Consigli Nazionali sulle modifiche apportate dalla “Salva Casa” al vigente testo unico dell’edilizia DPR 380/2001.
Art. 2 bis
Consente interventi di recupero dei sottotetti, entro certi limiti,
anche quando tali interventi non permettono il rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini. Tale articolo
consente l’utilizzo di volumi già esistenti senza dover ricorrere
ad un ulteriore consumo di suolo.
Art. 6
La necessità di un nuovo testo normativo in materia di edilizia
risulta necessaria anche per definire con maggiore chiarezza le
categorie di intervento sul patrimonio esistente semplificandone le
descrizioni per una coerente ed univoca applicazione. Analoga
razionalizzazione si ritiene indispensabile anche per i titoli
edilizi in modo da avere certezza sulla procedura da seguire per
ogni intervento. In questo processo di razionalizzazione, si
ritiene utile estendere gli interventi da realizzare in edilizia
libera; nel caso di tende o VePa si ritiene altresì auspicabile
avere indicazioni di dettaglio sotto il profilo estetico da parte
della PA per garantire caratteristiche omogenee e coerenti con la
tipologia e colore in particolare negli edifici multipiano.
Art. 9-bis
La definizione di stato legittimo viene attraverso questo articolo
chiarita e semplificata infatti viene stabilito che la legittimità
è data anche dall’ultimo titolo abilitativo rilasciato, a
condizione che l’amministrazione competente abbia verificato la
legittimità dei titoli pregressi. Questa nuova formulazione
consente di ridurre i tempi e le ricerche delle pratiche. Inoltre,
la principale novità è l’estensione della possibilità di ritenere
legittimi immobili per i quali siano rilasciati o formati titoli in
applicazione ad articoli riguardanti accertamenti di conformità o
fiscalizzazioni. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo
delle singole unità immobiliari non incidono eventuali difformità
nelle parti comuni del fabbricato; analogamente lo stato legittimo
dell’edifico non è condizionato da difformità insistenti sulle
singole unità immobiliari che lo compongono.
Art. 23-bis
La maggior flessibilità e snellimento delle procedure per i cambi
di destinazione d’uso anche con opere consente di adeguare il
costruito alle nuove esigenze sociali, produttive e culturali negli
ambiti urbani. Favorisce interventi di recupero di fabbricati che
per funzione non avrebbero più una idonea connotazione. Il
riferimento alla possibilità per gli strumenti urbanistici comunali
di fissare specifiche condizioni consente di adeguare tale norma al
tessuto urbano specifico ed alle particolari richieste derivanti
dal territorio urbano. Si esprime, tuttavia, il timore di andare in
deroga senza abrogare le attuali leggi. Più in generale tale
articolo pone il rischio di effettuare modifiche puntuali al
tessuto urbano, senza la opportuna correlazione con i progetti di
gestione ed intervento nei tessuti urbani e territoriali, alterando
le linee di indirizzo di programmazione e pianificazione contenute
negli strumenti urbanistici. Si ribadisce la necessità di una nuova
legge urbanistica che consenta una maggiore flessibilità ed
attualizzazione del processo pianificatorio, indispensabile per lo
sviluppo sostenibile dei nostri territori e città.
Art. 24
In questo articolo si introduce la riduzione dell’altezza minima
degli alloggi e la riduzione delle superfici minime di essi al fine
di asseverare l’agibilità degli immobili. Tale modifica viene
vincolata al miglioramento delle caratteristiche igieniche
sanitarie di questi alloggi, la norma però non specifica in che
limiti e non dà parametri quantitativi degli adeguamenti igienico
sanitari.
Art. 34-bis
Viene introdotta una gradualità delle tolleranze geometriche delle
singole unità immobiliari esistenti in modo inversamente
proporzionale alla superficie utile di esse; tale gradualità non
trova l’adeguamento dei requisiti igienico sanitari espressi nel DM
5.7.1975 per questi viene inserita una tolleranza del 2% a
prescindere dalle superfici utili. Sarebbe stato auspicabile avere
la stessa gradualità delle tolleranze per una omogeneizzazione
delle norme.
Art. 34-ter
Questo articolo introduce la regolarizzazione degli interventi
realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono
parziale difformità rispetto ai titoli edilizi rilasciati ante
Legge Bucalossi n. 10/1977. Questo permette di andare a
regolarizzare edifici che hanno una vita di oltre trent’anni, che
non sono stati demoliti e che spesso hanno anche l’attestazione di
agibilità; tuttavia si ritiene errato nel processo di
regolarizzazione far attestare al tecnico incaricato, con propria
dichiarazione e sotto la propria responsabilità, l’individuazione
della data di realizzazione degli interventi.
Art. 36-bis
Questo articolo riguarda la possibilità di ottenere l’accertamento
di conformità nelle ipotesi di parziali di difformità e variazioni
essenziali. In questi due casi: parziale difformità o variazioni
essenziali si supera il concetto della doppia conformità edilizia
ed urbanistica sia al momento della realizzazione che al momento
della presentazione della domanda, infatti la regolarizzazione
dell’intervento potrà essere conseguita nel caso in cui
l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al
momento della presentazione della domanda ed ai requisiti in
materia di edilizia al momento della realizzazione dell’intervento.
Se per questi limitati casi ci appare positivo il superamento della
doppia conformità urbanistica ed edilizia, altresì si rimarca
l’errata attribuzione al tecnico incaricato della responsabilità di
individuare la data degli interventi in mancanza di reperimento di
documentazione certa.
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