Testo Unico Edilizia e Salva Casa: i chiarimenti della Regione Emilia Romagna

Dalla Regione Emilia Romagna il documento preliminare illustrativo degli effetti del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) sulla legislazione edilizia

di Gianluca Oreto - 06/09/2024

Stato legittimo

Relativamente alla ricostruzione dello stato legittimo di cui al comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE, la nota della Regione Emilia Romagna ha rilevato la possibilità di utilizzare sia di titoli edilizi rilasciati che di titoli assentiti, così evidenziando in modo univoco che potrà trattarsi sia di PdC (o altri titoli rilasciati nel passato dall’amministrazione comunale, comunque denominati) sia di SCIA o CILA assentite (o altri titoli del passato fondati su un’autodichiarazione del privato e da una asseverazione del tecnico abilitato: autorizzazione edilizia, art. 26 legge n. 47/1985 e DIA). Si potrà in pratica trattare di tutti titoli relativi ad interventi di recupero, che vanno dalla manutenzione fino alla ristrutturazione, e di permessi di costruire per ampliamento, purché i lavori abbiano interessato l’intero immobile o unità immobiliare;

La norma ha, altresì, stabilito una condizione cui è subordinata questa semplificazione probatoria dello stato legittimo: che in sede di rilascio del medesimo titolo sia stata verificata la legittimità dei titoli pregressi.

In altre parole, la novella ha specificato che tale titolo può costituire l’unico riferimento dello stato legittimo, esentando dall’onere di allegare anche i titoli abilitativi precedenti, solo nel caso in cui, ai fini del suo rilascio, sia stata verificata la legittimità dello stato di fatto dell’immobile.

Naturalmente – si legge nella nota - non appare ipotizzabile che il legislatore abbia voluto richiedere la prova dell’avvenuta effettiva verifica comunale dello stato legittimo dell’immobile, che presupporrebbe una ricostruzione delle attività istruttorie svolte a tale scopo dagli uffici comunali, in epoche anche lontane nel tempo”.

Dunque, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto che a tali fini si debba procedere in via presuntiva e considerare soddisfatto tale requisito:

  • qualora sia il PdC che la SCIA o la CILA (o i titoli equipollenti del passato) siano stati rilasciati/presentati attraverso la Modulistica uniforme regionale, o altra modulistica comunale che contenesse l’attestazione e la dimostrazione documentale dello stato legittimo dell’edificio;
  • ovvero nel caso in cui la pratica edilizia presentata per i lavori che abbiano interessato l’intero immobile o unità immobiliare ricomprendesse anche i precedenti edilizi, quale documentazione allegata, ovvero indicasse gli estremi di tali atti già in possesso dell’amministrazione comunale.
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