Testo Unico Edilizia e Salva Casa: i chiarimenti della Regione Emilia Romagna
Dalla Regione Emilia Romagna il documento preliminare illustrativo degli effetti del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) sulla legislazione edilizia
Cambio di destinazione d’uso
Rilevante è la nuova formulazione dell’art. 23-ter del TUE relativa al cambio di destinazione d’uso.
“In apertura al nuovo articolato sul mutamento della destinazione d’uso si stabilisce che si considera avvenuto senza opere il mutamento d’uso che sia accompagnato dall’esecuzione di interventi edilizi riconducibili alla attività edilizia libera di cui all’articolo 6 del TUE. Di conseguenza si deve ritenere che la norma, innovativa e immediatamente operante in regione, si estenda a tutti gli interventi individuati nel Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera, approvato con il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Dopo aver riepilogato le diverse ipotesi di cambio di destinazione d’uso, la nota della Regione Emilia Romagna si concentra sul titolo edilizio necessario, rilevando che la normativa nazionale ammette ulteriori livelli di semplificazione regionali.
Per questo motivo, la nota regionale ritiene che continuino a trovare applicazione le vigenti disposizioni della L.R. n. 15 del 2013 che:
- considera attività edilizia libera “i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale” (art. 7, comma 1, lettera p);
- subordina a CILA i mutamenti d’uso che non comportino incremento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lett. d);
- subordina a SCIA i mutamenti d’uso senza opere con aumento del carico urbanistico (art. 13, comma 1, lett. e);
- rinvia al titolo edilizio previsto per l’intervento, nelle ipotesi di cambio d’uso con opere (art. 28, comma 6-bis, L.R. 15/2013).
Si conferma, dunque, interamente l’attuale disciplina regionale circa i titoli edilizi cui è subordinato il cambio d’uso. La nota regionale ricorda, infine, che “indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, il cambio d’uso è vincolato al rispetto di tutta la “disciplina dell’attività edilizia”, di cui all’art. 9, comma 3, L.R. 15/2013 (inclusa – come abbiamo visto - la normativa settoriale che specifichi condizioni e requisiti di ammissibilità dell’uso, anche in termini di dotazioni pubbliche e pertinenziali)”.
Tutti i contenuti della nota esplicativa
In allegato la nota completa regionale che riporta chiarimenti circa:
- l’agibilità;
- gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;
- la determinazione delle variazioni essenziali;
- gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
- le tolleranze costruttive;
- la sanatoria delle parziali difformità ante 1977;
- l’accertamento di conformità;
- gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla scia;
- la destinazione dei proventi delle nuove sanatorie;
- le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria Covid-19;
- la regolarizzazione dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni;
- la regolarizzazione degli abusi paesaggistici ante 12 maggio 2006.
Documenti Allegati
Nota Regione Emilia Romagna 6 agosto 2024, prot. 852041IL NOTIZIOMETRO