Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le (condivisibili) proposte di Assoutenti
In audizione alla Camera, Assoutenti evidenzia le criticità contenute nel Decreto Legge n. 69/2024 e propone delle modifiche al d.P.R. n. 380/2001
Sanatoria sismica/strutturale
Non è un mistero (almeno per gli addetti ai lavori) che tra le problematiche della sanatoria ordinaria pre Salva Casa c’è sempre stata la sanatoria sismica/strutturale. Un tema più volte affrontato dalla giurisprudenza amministrativa senza aver mai raggiunto un orientamento pacifico che potesse guidare l’operato delle amministrazioni (cosa che dovrebbe fare una norma scritta bene).
L’argomento è stato efficacemente affrontato nel corso dell’audizione in cui viene evidenziata l’assenza esplicita di una norma che possa consentire la definizione di un procedimento di autorizzazione sismica post intervento. Solo l’art. 98 (Procedimento penale), comma 3, del Testo Unico Edilizia (TUE) dispone:
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
“Nella prassi - afferma l’avv. Di Leo - accade così che la chiusura di una sanatoria edilizia che coinvolga anche una sanatoria sismica/strutturale viene lasciata in stand-by sino alla definizione (con sentenza o archiviazione per intervenuta prescrizione, come spesso accade) del procedimento penale”.
La problematica, naturalmente, adesso investe non solo la sanatoria ordinaria di cui all’art. 36 ma anche quella nuova semplificata di cui all’art. 69-bis, del TUE.
Allo scopo di risolvere l’impasse normativo senza rimandare a nuovi interventi della giurisprudenza, viene proposto:
- l’inserimento del nuovo art. 94-ter che disciplina l’autorizzazione sismica in sanatoria;
- la modifica degli artt. 36 e 36-bis, con il riferimento al nuovo art. 94-ter.
Questa la proposta per il nuovo art. 94-ter (Autorizzazione in sanatoria):
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria. Tale titolo è finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la competenza è attribuita alla medesima Amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, anche regolamentare, a rilasciare l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli artt. 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 36-bis.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro .... a euro …. , con esclusione dell'applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
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