Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le (condivisibili) proposte di Assoutenti
In audizione alla Camera, Assoutenti evidenzia le criticità contenute nel Decreto Legge n. 69/2024 e propone delle modifiche al d.P.R. n. 380/2001
Ante ‘77
In edilizia esistono alcune date chiave tra cui:
- il 1942, anno in cui viene pubblicata la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 che, tra le altre cose, obbliga all'ottenimento della licenza edilizia nelle aree già urbanizzate;
- il 1967 e più nel dettaglio l'1 settembre, data in cui entra in vigore la Legge Ponte 6 agosto 1967, n. 765 che, modificando la legge n. 1150/1942, estende l'obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio nazionale;
- il 1977, anno della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 che, per la prima volta, ha disciplinato le varianti di fine lavori.
Come evidenziato in audizione dall’avv. Di Leo “Il D.L. 69/2024 non ha disciplinato la fattispecie delle parziali difformità compiute nell’attuazione di un titolo abilitativo anteriore all’entrata in vigore della L. 10/77 norma che, per prima e pacificamente, ha introdotto la c.d. variante di fine lavori (dove “cristallizzare” le variazioni progettuali)”.
Sul punto viene ricordato lo strumento normativo della Regione Emilia Romagna che potrebbe essere utilizzato come modello nazionale. L’art. 17-bis della Legge della Regione Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n. 23 (mai impugnato dal Governo nazionale) dispone:
Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
Sulla base di questa formulazione normativa, viene proposto l’inserimento nel Testo Unico Edilizia del seguente articolo.
Art. 34-ter Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977
1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro ………….. a euro ………….. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Al fine di assicurare l’agibilità dell'immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.
IL NOTIZIOMETRO