Testo Unico Edilizia e Salva Casa: le (condivisibili) proposte di Assoutenti
In audizione alla Camera, Assoutenti evidenzia le criticità contenute nel Decreto Legge n. 69/2024 e propone delle modifiche al d.P.R. n. 380/2001
Acquisizione e commerciabilità immobili abusivi
Ultimo aspetto trattato dall’avv. Di Leo riguarda le modifiche apportate dal Decreto Salva Casa alla procedura di demolizione degli immobili abusivi di cui all’art. 31, comma 5, del TUE che nella versione vigente dispone (in grassetto le modifiche apportate dal D.L. n. 69/2024):
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
“Al fine di orientare il riuso di tale patrimonio edilizio per finalità sociali -conclude l’avv. Di Leo - si propone la possibilità, in alternativa a quella del co. 5, di riaprire i termini per il condono edilizio”. Viene, quindi, proposto l’inserimento del seguente comma 5-bis all’art. 31 del TUE:
Per gli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo e per i quali sia stata assunta la determinazione di non demolizione secondo quanto disposto al comma 5, è data facoltà all’acquirente di presentare la domanda di sanatoria ai sensi della L. 326/2003 entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile a condizione che il medesimo soggetto acquirente si impegni alla loro destinazione a finalità di edilizia sociale, entro diciotto mesi dal trasferimento. La destinazione d’uso ad edilizia sociale è oggetto di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a norma di legge. La mancata realizzazione dell’intervento di trasformazione in edilizia sociale entro il termine determina la risoluzione del contratto di compravendita.
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