Testo Unico Edilizia e Salva Casa: cosa blocca la riforma?

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) non ha ancora prodotto effetti tangibili. Per quale motivo? Proviamo a ragionarci

di Gianluca Oreto - 15/10/2024

Recupero sottotetti e distanze tra fabbricati

Il primo articolo del TUE integrati dal Salva Casa è il “2-bis” rubricato “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”. In questo caso il Salva Casa ha aggiunto il nuovo comma 1-quater che disciplina una particolare deroga in materia di limiti di distanza tra fabbricati relativa al recupero dei sottotetti.

Per analizzare questo nuovo comma, può essere utile suddividerlo nei suoi due periodi di cui si compone:

primo periodoAl fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il con-sumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

secondo periodo. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

Il primo periodo dispone che il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni:

  • che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizza-zione dell’edificio;
  • che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali;
  • che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

Il secondo periodo, invece, fa salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali più favorevoli. L’argomento “recupero dei sottotetti” è stato affrontato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha pubblicato un interessante dossier che fornisce una guida a tutti gli operatori del settore, focalizzata sulle normative regionali vigenti in materia. Da questo dossier è possibile comprendere che prima di poter applicare il nuovo comma 1-quater è opportuno verificarne l’impatto con specifico riferimento alle norme regionali.

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