Testo Unico Edilizia e Salva Casa: cosa blocca la riforma?
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) non ha ancora prodotto effetti tangibili. Per quale motivo? Proviamo a ragionarci
Edilizia libera: VePA e pergotende
Una modifica poco utile ma certamente di grande impatto comunicativo riguarda l’art. 6 del TUE con l’integrazione al comma 1 della lettera b-bis) e l’inserimento della nuova lettera b-ter). Con queste due lettere il legislatore ha deciso di intervenire su due distinte fattispecie:
- le vetrate panoramiche (VePA);
- le pergotende.
In questi due casi, la scelta ovvia è stata quella di prendere in considerazione alcuni principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel corso di questo ventennio è copiosamente intervenuta sulle strutture “leggere” in edilizia fornendo le caratteristiche che devono possedere per poter essere considerate interventi di edilizia libera.
Pur apprezzando l’inserimento di queste caratteristiche all’interno del TUE, non è possibile parlare di innovazione particolarmente interessante che produrrà effetti tangibili. Probabilmente adesso anche i più distratti che non conoscono la giurisprudenza, sono a conoscenza di queste caratteristiche.
Ciò che, invece, sono in pochi a non aver pienamente compreso è l’aspetto legato alla definizione di edilizia libera stessa che è libera solo aver concretamente verificato la sua corrispondenza con:
- i regolamenti edilizi;
- le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico;
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali;
- i “diritti dei terzi”;
- …
Oltretutto, soprattutto nel caso delle VePA, occorre ricordare che lo spazio delimitato dalla VePA non può subire in edilizia libera un cambio di destinazione d’uso.
IL NOTIZIOMETRO