Testo Unico Edilizia e Salva Casa: cosa blocca la riforma?
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) non ha ancora prodotto effetti tangibili. Per quale motivo? Proviamo a ragionarci
Tolleranze costruttive
Sono tante e particolarmente rilevanti le modifiche all’art. 34-bis del TUE relativo alle “Tolleranze costruttive”. In questo caso la scelta (molto dubbia) del legislatore è stata quella di ampliare le percentuali di tolleranza ancorando l’aumento delle stesse alla diminuzione della superficie utile della singola unità immobiliare.
In particolare, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- del 2% delle misure previste ((nel titolo abilitativo)) per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 mq;
- del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 mq;
- del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 mq;
- del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 mq.
Il problema principale nell’applicazione delle nuove tolleranze è rappresentato dal nuovo comma 3-bis che prevede una disciplina al momento “oscura” relativa alle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità.
Senza aver disciplinato in alcun modo quella che poteva essere la “sanatoria strutturale” (da anni richiesta a gran voce da tutti i tecnici), il legislatore ha previsto una misura applicabile sia per le tolleranze che per la sanatoria semplificata di cui al nuovo art. 36-bis del TUE.
Il problema operativo di questa disposizione è rappresentato dalla totale assenza di regole che riguardano l’autorizzazione sismica post intervento e la totale inadeguatezza delle piattaforme digitali del Genio Civile, in attesa di indicazioni e chiarimenti da parte del legislatore.
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