Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il curioso caso della Regione Siciliana

Con la Legge n. 105/2024 di conversione del Decreto-legge n. 69/2024 diventano definitive le modifiche al d.P.R. n. 380/2001. Cosa accade nella Regione Siciliana?

di Nunzio Santoro - 12/08/2024

La circolare della Regione Siciliana

È quindi intervenuta la Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.), che ha emanato la circolare n. 3/2024 prot. n. 12002 del 09/08/2024, avente ad oggetto “Decreto- Legge 29 maggio 2024, n.69 " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica" convertito, con modifiche, in legge 24 luglio 2024, n. 105 - Applicazione nella Regione Siciliana.”.

Una circolare scritta bene, che ha messo un punto (almeno per il momento) sull’applicabilità in Sicilia delle modifiche introdotte al DPR 380/2001 dal D.L. 69/2024 come convertito in legge.

La “novità” riguarda l’applicabilità dei due nuovi articoli, il 34-ter ed il 36-bis. La regione parte dalla considerazione che “l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e successive modificazioni dispone che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo Il, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.". Con tale previsione il legislatore regionale ha inteso recepire dinamicamente il T.U.E. consentendo, quindi, l'ingresso nell'ordinamento regionale di tutte le successive modificazioni e integrazioni del T.U.E. operate dal legislatore nazionale, tra le quali rientrano, quindi, anche quelle di cui al decreto-legge n. 69 del 2024, come convertito.”

Stesso ragionamento fatto, (mi ripeto) da molti al momento della pubblicazione del D.L., e quindi per tale considerazione il 36-bis era stato valutato direttamente operante in Sicilia.

Però, seppur con la premessa di cui sopra (condivisa dalla maggioranza), nel proseguo della circolare, sia per l’art. 34-ter che per l’art. 36-bis, specifica in merito all’art. 34-ter che “Trattandosi di una modifica del T.U.E. che introduce una nuova disciplina il cui contenuto pone problemi di compatibilità formale e sostanziale con la normativa edilizia regionale – anche in ragione del rinvio all'articolo 36-bis, comma 5, del D.P.R n. 380/2001, che, come meglio specificato di seguito, necessita di essere recepito per trovare ingresso nell'ordinamento regionale siciliano - non trova immediata applicazione nella Regione Siciliana.”, ed in analogia per l’art. 36-bis “In tal caso, pur trattandosi di un nuovo articolo al T.U.E. introdotto dal decreto-legge predetto, la relativa disciplina non può trovare immediata applicazione nella Regione Siciliana. Infatti, i contenuti di tale normativa – anche alla luce delle previsioni di cui agli articoli 12 e 14 della legge regionale n. 16 del 2016 che hanno recepito con modifiche, rispettivamente gli articoli 32 e 36 del T.U.E. - non rientrano nei "limiti di compatibilità, formale e sostanziale" con la vigente legislazione regionale (vedi orientamento CGA, Sez. riunite, Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291/10). Pertanto, ai fini dell'applicazione nella Regione Siciliana del predetto nuovo art. 36-bis del T.U.E., occorre un intervento legislativo regionale.”

Quindi gli artt. 34-ter e 36-bis per come è strutturato l’art. 1 della norma regionale (L.R. 16/2016) potrebbero entrare direttamente nell’ordinamento Siciliano ma, non rientrando nei limiti di “compatibilità, formale e sostanziale” con la legislazione regionale occorre invece un intervento legislativo regionale (che quindi metta ordine e li renda compatibili con la norma regionale).

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati