Testo Unico Edilizia e Salva Casa: disamina e proposte

Dal Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici, Arch. Romolo Balasso, una disamina delle disposizioni correttive previste dal Salva Casa sul Testo Unico Edilizia

di Romolo Balasso - 03/07/2024

Osservazioni: Attività edilizia libera (art. 6 TUE)

La prima novella riguarda la possibilità di installare le VEPA anche nei portici rientranti all’interno dell’edificio. Si tratta di un’esigenza verosimilmente derivata dal fatto che l’elevato dettaglio della norma, come è d’uopo, ha determinato quell’irrigidimento che induceva una sua “stretta” interpretazione, si da escludere i portici.

La seconda modifica riguarda l’inserimento di una ulteriore categoria di opere costituenti attività edilizia libera, e cioè le tende da sole, tende a pergola, pergotende che già risultavano incluse nell’ambito degli elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici di cui alla lettera e-quinquies (cfr. d.m. 2 marzo 2018, glossario unico per l’attività edilizia libera, voce n. 50).

Il fatto che dette strutture fisse con tenda, anche impermeabile, siano state espunte dalle aree di pertinenza degli edifici, prevedendo per esse una mera condizione di “annessione” agli immobili o alle unità immobiliari, potrebbe generare questioni interpretative circa la possibilità o meno della loro realizzazione anche in aree contigue o non contigue ai predetti immobili o unità immobiliari.

In altri termini, la novella potrebbe dare ad intendere che dette strutture abbiano natura pertinenziale in senso civilistico (cfr. art. 817) e non in senso urbanistico-edilizio come spesso sottolineato dalla giurisprudenza (sia amministrativa che penale).

Ancorché precisato nell’alinea del primo comma dell’art. 6 del TUE, appare ragionevole ritenere che dette strutture fisse, da intendere come stabilmente e permanentemente infisse al suolo, si qualifichino come costruzioni rilevanti ai fini delle distanze legali (art. 873 c.c., art. 9 d.m. n. 1444/1968, Codice della strada e regolamento attuativo).

Tuttavia, la novella condiziona l’inclusione nell’attività edilizia libera a riscontri e/o valutazioni discrezionali, in quanto impone che “devono avere caratteristiche tecnico- costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

Infatti, si tratta di espressioni indefinite per cui possono essere diversamente intese a livello esecutivo in ragione del fatto che esprimono delle “variabili” (concettuali).

Ad esempio, le preesistenti linee architettoniche possono essere riferite agli immobili con i quali stabiliscono la relazione di annessione, oppure agli immobili del contesto nel quale vengono installate le strutture.

L’impatto visivo e l’ingombro apparente, per continuare con l’esempio, potranno essere ritenuti ridotti al minimo solo sul giudizio che lo riterrà tale e non anche in riscontro di parametri oggettivi, quali un dato rapporto dimensionale riferito al contesto.

Del resto, l’impatto e l’ingombro di una struttura non sembra dipendere dall’opera in sé considerata, bensì dal rapporto che stabilisce con il proprio contesto, per cui una struttura delle medesime dimensioni fisiche e delle medesime caratteristiche tecnico- costruttive potrebbe risultare impattante/ingombrante in un contesto e non in altri. Il fatto che sia il cittadino o l’impresa a porre in essere l’attività nel presupposto valutativo discrezionale che la stessa non sia impattante/ingombrante potrebbe incorrere in una diversa valutazione discrezionale da parte della P.A. e quindi compiere un’attività abusiva.

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