Testo Unico Edilizia e Salva Casa: disamina e proposte

Dal Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici, Arch. Romolo Balasso, una disamina delle disposizioni correttive previste dal Salva Casa sul Testo Unico Edilizia

di Romolo Balasso - 03/07/2024

Osservazioni: bene abusivo acquisito di diritto al patrimonio comunale (art. 31, comma 5, TUE)

Ferma l’aggiunta degli interessi culturali e paesaggistici, la riconosciuta facoltà del Comune di poter alienare il bene acquisito di diritto al patrimonio comunale, a seguito dell’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione, rende esplicito il fatto che non si tratta di un’acquisizione al patrimonio indisponibile, ovvero, a contrariis, che l’acquisizione è al patrimonio disponibile.

Riguardo all’esclusa partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione, sembra consentire la partecipazione del proprietario non responsabile, oltre che di altri soggetti che potessero trovarsi in una qualche relazione di interesse con il responsabile dell’abuso.

Osservazioni: entità della sanzione pecuniaria di fiscalizzazione (art. 34, comma 2, TUE)

Fermo restando la discrezionalità legislativa, il fatto che sia stata mantenuta l’entità della sanzione pecuniaria di fiscalizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità (cfr. art. 33, comma 2, del testo unico edilizio), ed aumentata quella per le difformità parziale, potrebbe porre questioni di ordine sistematico, anche in relazione alle novelle apportate al TUE con la modifica dell’art. 36 e con l’introduzione dell’art. 36-bis.

Infatti, l’art. 33 è riferito alla totale difformità, la quale consiste (cfr. art. 31, comma 1) nella “realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente realizzabile”.

I valori in gioco tra le ipotesi dell’art. 33 e quelle dell’art. 34, potrebbero far presumere che nelle parziali difformità siano inferiori e tali da giustificare la differenziazione, l’esperienza non depone in tal senso (si pensi alla fiscalizzazione di abusi riferiti ad edifici remoti, costruiti anche a maggior distanza dai fabbricati stabilita dalla disciplina vigente al momento della loro realizzazione - es. 4 m. anziché 3 ex art. 873 c.c. - ma comunque a distanza inferiore dalla distanza prescritta dalla disciplina sopravvenuta ed ancora vigente - 10 m. tra pareti e pareti finestrate di edifici antistanti ex art 9 dm n. 1444/1968).

In definitiva, si osserva che il decreto-legge ha deciso di sanzionare più pesantemente ciò che considera di minor rilevanza, e cioè le difformità parziali, assumendole come criterio discretivo della diversa disciplina dell’accertamento di conformità (tra art. 36 e il nuovo art. 36-bis).

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