Testo Unico Edilizia e Salva Casa: disamina e proposte
Dal Presidente Tecnojus, Centro Studi tecnico-giuridici, Arch. Romolo Balasso, una disamina delle disposizioni correttive previste dal Salva Casa sul Testo Unico Edilizia
Osservazioni: accertamento di conformità (art. 36 TUE)
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del testo unico edilizio è stato riferito agli interventi eseguiti in assenza o in totale difformità, oppure con variazioni essenziali dal permesso di costruire o dalla SCIA ad esso alternativa.
In altre parole, sono state espunte dall’accertamento della doppia conformità, urbanistica ed edilizia, le parziali difformità dal permesso di costruire ovvero dalla SCIA ad esso alternativa. Presupposto della modifica all’articolo in parola è l’autonoma disciplina dell’accertamento di conformità per le parziali difformità.
Osservazioni: accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità (art. 36-bis TUE)
Il decreto-legge, con il nuovo articolo 36-bis, ha disposto la disciplina autonoma dell’accertamento di conformità degli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 34, e degli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art. 37.
La sanatoria è possibile in riscontro della conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda o della SCIA, e della conformità ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione degli interventi. Dunque, il nuovo articolo opera la distinzione tra conformità urbanistica e conformità edilizia, riferendo specificatamente quest’ultima alle “norme tecniche”.
Tuttavia, il decreto consente allo Sportello Unico per l’Edilizia di subordinare la sanatoria alla preventiva attuazione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del nuovo articolo.
Si osserva in proposito, che le espressioni “può essere rilasciato” e “può condizionare” non appaiono una facoltà riconosciuta allo SUE, qualora risultano “necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore”.
Il decreto-legge, così stabilendo e descrivendo, porta ad interrogarsi sul significato di “requisiti prescritti” di cui al primo comma, di “norme tecniche” citate nel secondo periodo del comma 3, e di “normativa tecnica di settore” di cui al secondo periodo del comma 2.
In prima istanza, sembrerebbero espressioni “equivalenti”, ossia che si riferiscono alla medesima disciplina, e cioè a quella edilizia e che, conseguentemente, siano da riferire alla normativa tecnica per l’edilizia di cui alla seconda parte del TUE.
Infatti, le norme tecniche non sembrano possano essere ragionevolmente riferite alle specifiche tecniche elaborate dagli organismi di normazione europei (CEN/CENELEC) e nazionali (UNI/CEI) la cui osservanza è generalmente volontaria, fatta eccezione del caso in cui siano prescritte da un atto normativo. Parimenti, la normativa tecnica di settore di interesse per l’articolo in commento, sembra doversi intendere quella per l’edilizia, e non di altri settori aventi incidenza con l’attività edilizia.
Dunque, qualora negli intendimenti del legislatore fossero da ritenere espressioni equipollenti/equivalenti, la disciplina del comma 2 sembra porsi in contrasto con quella del comma 1 e a quella ad essa collegata di cui al comma 3, sia nel caso in cui la normativa tecnica di settore fosse da intendere come quella vigente-attuale, sia nel caso in cui, diversamente, fosse da intendere vigente al momento della realizzazione, in quanto ciò precluderebbe l’asseverazione del professionista tecnico richiesta dal comma 3.
Qualora l’iniziativa governativa avesse inteso avvalorare il fatto, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza (sia penale che amministrativa), che le sanzioni amministrative in materia edilizia (e urbanistica) non hanno carattere punitivo/afflittivo bensì meramente ripristinatorio, anche per equivalente (sanzione pecuniaria), dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla disciplina conformativa violata, il nuovo dettato normativo parrebbe voler ammettere la c.d. sanatoria condizionata (finora categoricamente esclusa dalla giurisprudenza).
Osservazioni: interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA (art. 37 TUE)
L’intervento normativo sull’articolo in questione è coerente e congruente con le modifiche apportate al TUE, posto che l’articolo 37 è riferito ai commi 1 e 2 dell’art. 22 e non anche al comma 2-bis.
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