Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il Dossier della Camera
Ecco tutte le disposizioni inserite all’interno del D.L. n. 69/2024 e le nuove modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001
Norme finali e di coordinamento
L'articolo 3, comma 1, prevede che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati (entro il 24 maggio 2024) che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva - introdotti nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto legge - relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari.
Il comma 2, modificato in sede referente, dispone circa l'applicabilità di talune misure inerenti alle tolleranze costruttive all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, anche in questo caso, di misure introdotte nel testo unico in materia edilizia dal presente decreto-legge.
Il comma 3 reca disposizioni inerenti al recupero di risorse finanziarie in ragione della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguente all'acquisizione in proprietà, a titolo non oneroso, da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso.
Il comma 4 esclude la restituzione di somme già versate in favore di soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal presente decreto-legge.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un nuovo comma 4-bis concernente l'applicabilità di talune disposizioni (introdotte nel TUE dal presente decreto-legge) in materia di accertamento di conformità, nelle ipotesi di mancato previo accertamento della compatibilità paesaggistica.
Entrata in vigore
L'articolo 4, non modificato in sede referente, dispone infine l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 maggio 2024.
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