Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il Dossier della Camera
Ecco tutte le disposizioni inserite all’interno del D.L. n. 69/2024 e le nuove modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001
Stato legittimo
La lettera b) novella il comma 1-bis dell'articolo 9-bis del TUE, che disciplina lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, al fine di prevedere che:
- lo stato legittimo è rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
- lo stato legittimo determinato dall'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
La medesima lettera, inoltre, stabilisce i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e che ai fini della determinazione dello stato illegittimo concorre il pagamento di determinate sanzioni previste dal TUE.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che la disposizione che consente di fornire determinati altri elementi probanti nel caso in cui l'immobile sia stato realizzato in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, è applicabile anche ai casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile, oltre che la copia, l'estratto.
Nel corso dell'esame in sede referente, inoltre, è stato precisato che:
- ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.
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