Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il Dossier della Camera

Ecco tutte le disposizioni inserite all’interno del D.L. n. 69/2024 e le nuove modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 18/07/2024

Tolleranze costruttive

La lettera f) modifica l'articolo 34-bis del TUE, che disciplina le tolleranze costruttive, introducendo deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.

In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del:

  • 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m²;
  • 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m²;
  • 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m²;
  • 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m²;
  • 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati (limite inserito nel corso dell'esame in sede referente).

La lettera f) introduce, inoltre, il comma 2-bis per specificare, agli stessi fini e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 34-bis TUE (che elenca le altre irregolarità da considerarsi tolleranze esecutive), per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, quali opere costituiscono inoltre tolleranze esecutive.

La lettera f), come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente, introduce poi il comma 3-bis, prevedendo disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all'articolo 83 del TUE (che disciplina le opere interessate dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e i gradi di sismicità) ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche di costruzione in zone sismiche.

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