Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il dossier e la nota di lettura definitivi
Prima dell’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024, il Senato ha predisposto il dossier riepilogativo e la nota di lettura
Il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) può ormai considerarsi terminato. Dopo l’approvazione della Camera (con voto di fiducia) resta l’ultima “formalità” rappresentata dal voto del Senato che arriverà con voto di fiducia entro oggi. Il disegno di legge è atteso in aula oggi ed è stato anticipato che qualora il Governo ponesse la questione di fiducia (altamente probabile), la Capigruppo ha convenuto di attribuire 55 minuti per la discussione sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi. Poi seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia dal Decreto
Nel frattempo sono stati pubblicati il dossier predisposto dai Centri Studio di Camera e Senato e la nota di lettura propedeutici per la conversione in legge del Decreto Salva Casa.
Considerate le tempistiche (il D.L. scade il 28 luglio 2024 che cade di domenica), possono ormai considerarsi definitive anche le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne esce profondamente rinnovato con nuove interessanti disposizioni.
Al fine di comprendere queste modifiche è sempre utile leggere attentamente le osservazioni predisposte nell’ultimo dossier del Senato (in allegato) che riguardano:
- il recupero dei sottotetti;
- l’estensione dei casi di edilizia libera (VePA e pergotende);
- la modifica della disciplina sullo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;
- il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare;
- le integrazioni che riguardano l’agibilità degli edifici;
- la possibilità di prorogare il termine ordinario per la demolizione e il ripristino dei luoghi;
- l’aggiunta, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, di quelli culturali e paesaggistici previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti;
- la facoltà, per l’amministrazione comunale, di alienazione del bene e dell'area di sedime acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio per interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire o in totale difformità dello stesso nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi pubblici, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive;
- l’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, in considerazione della procedura di sanatoria introdotta dal nuovo art. 36-bis del TUE;
- una disciplina speciale di tolleranza, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
- una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo;
- le modifiche all’art. 36 del TUE volte a limitarne l’applicazione alle ipotesi di assenza di permesso di costruire, o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa;
- l’introduzione, in ambito di accertamento di conformità, di una sanatoria semplificata per le ipotesi di parziale difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del TUE;
- l’introduzione delle conseguenti norme di coordinamento all’articolo 37 del TUE.
L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 69/2024 dispone che le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli del TUE:
- 31, comma 5, secondo e quarto periodo (alienazione del bene acquisito dalla P.A.);
- 34-ter (sanzioni per la sanatoria degli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge n. 10/1977), e che non sono riconducibili ai casi di cui all’art. 34-bis);
- 36-bis, commi 5 e 5-bis (sanzioni per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
siano utilizzate, per un terzo:
- per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all’articolo 44-bis del Decreto-Legge n. 201/2011;
- per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale;
- per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.
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