Testo Unico Edilizia e Salva Casa: ecco il dossier e la nota di lettura definitivi
Prima dell’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024, il Senato ha predisposto il dossier riepilogativo e la nota di lettura
Norme finali e di coordinamento
L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 69/2024 esclude l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, che rientrino nei limiti delle nuove tolleranze costruttive.
Il comma 2 specifica che la nuova disciplina relativa alle tolleranze costruttive e della sanatoria semplificata di cui al nuovo art. 36-bis (ad eccezione delle sanzioni) è applicabile, in quanto compatibile, anche alle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni possono dichiarare le menzionate tolleranze con personale proprio deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell’edilizia o avvalendosi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi, provvedendo ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 3 integra l'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, relativo alla definizione delle procedure per il trasferimento di immobili dello Stato a titolo non oneroso agli enti territoriali, introducendovi il comma 7-bis. Il nuovo comma prevede che in caso di trasferimento dallo Stato all’ente territoriale di un bene già utilizzato dall’ente territoriale a titolo oneroso, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti all’ente territoriale in misura pari alle entrate erariali a cui lo Stato rinuncia con il trasferimento della proprietà del bene, limitatamente alle annualità pregresse, deve essere stabilita con lo stesso decreto di riduzione delle risorse da parte del MEF in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto.
Il comma 4 esclude il diritto alla restituzione di somme già versate alle amministrazioni, a titolo di sanzione o di oblazione sulla base della normativa vigente, in capo ai soggetti che richiedono il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
Il comma 4-bis stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 36-bis TUE (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lett. h), del presente decreto-legge) si applichino anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 sulla base di un titolo rilasciato all’ente locale interessato senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Sono comunque esclusi gli interventi che hanno conseguito un titolo abilitativo - a qualsiasi titolo rilasciato o assentito - in sanatoria.
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