Testo Unico Edilizia e Salva Casa: il fascicolo completo degli emendamenti
Entro il 28 luglio 2024 il Parlamento dovrà convertire in legge il D.L. n. 69/2024 con le modifiche al d.P.R. n. 380/2001. Ecco il fascicolo degli emendamenti
Requisiti igienico sanitari
Per ultimo segnaliamo l’emendamento 1.170 della Lega (Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti) mediante il quale si vorrebbe integrare l’art. 24 (agibilità) del TUE con i seguenti commi:
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è
autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme
igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri,
fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al
limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri
quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa
laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in
relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di
recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione
con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero
degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie
dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie
dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una
adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e
tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e
dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.
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