Testo Unico Edilizia e Salva Casa: novità sulle varianti ante 77?
Presentati gli emendamenti al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa). Previste copiose integrazioni/modifiche al Testo Unico Edilizia
Le varianti in corso d’opera ante 77
Interessante è l’emendamento 1.298 presentato dai deputati della Lega Pizzimenti, Montemagni, Zinzi, Benvenuto e Bof. Una proposta emendativa al nuovo art. 36-bis relativo alla sanatoria semplificata delle parziali difformità edilizia, mediante il quale si potrebbe risolvere il “problema” delle varianti in corso d’opera ante ’77.
Tra le varie norme importanti che si intrecciano con il testo unico edilizia occorre, infatti, considerare:
- la prima legge urbanistica (la Legge n. 1150/1942) che, tra le altre cose, ha previsto l’obbligo di concessione edilizia all’interno dei centri abitati (anche se in molti Comuni questo obbligo esisteva già);
- la legge Ponte (la Legge n. 765/1967) che ha esteso questo obbligo fuori dai centri abitati;
- la legge “Bucalossi” (la Legge n. 10/1977) che rappresenta uno spartiacque in tema di edificabilità dei suoli prevedendo la concessione edilizia e l’approvazione delle varianti prima del rilascio del certificato di abitabilità;
- le tre leggi straordinarie sul condono edilizio (1985, 1994 e 2003), oltre che regolamenti edilizi e piani regolatori comunali.
Prima della Legge Bucalossi, dunque, non esisteva l’obbligo di effettuare varianti in corso d’opera, con la conseguenza che queste oggi rappresentano una delle tante difformità edilizie su cui nessun legislatore ha ritenuto di dover intervenire.
L’emendamento 1.298 presentato dalla Lega ha l’obiettivo di risolvere questa problematica modificando l’art. 36-bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h) del D.L. n. 69/2024.
In particolare, viene proposto di inserire all’art. 36-bis, prima del comma 1, il seguente comma 01:
Le varianti in corso d’opera realizzate in esecuzione di titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non costituiscono violazioni edilizie. L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche ai fini del trasferimento o costituzione di diritti reali sull’immobile, avviene tramite dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.
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