Testo Unico Edilizia e Salva Casa: la nuova sanatoria particolare
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 il nuovo art. 34-ter con una nuova particolare procedura di sanatoria edilizia
La ratio “nascosta” della nuova disposizione
La norma, pur senza evocarlo espressamente, è chiaramente ispirata a un principio, quello del legittimo affidamento, che il Legislatore statale (anche in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, in primis Cons. Stato, Ad. Plen. 8/2017) mai menziona nel d.P.R. n. 380/2001, specie con riferimento alla tematica delle “irregolarità edilizie”.
Ma che la matrice delle due fattispecie (varianti ante ’77 e “agibilità sanante”, come da alcuni è stata ribattezzata) normate dall’art. 34-ter risieda in tale istituto è abbastanza pacifico, sol che si consideri che la nuova disposizione statale è mutuata da due disposizioni della L.R. Emilia Romagna 23/2004.
Si tratta, in particolare, dell’art. 19-bis, comma 2-ter, secondo cui:
“Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste”;
e dell’art. 17-bis, comma 1, in base al quale
“1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell'illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA (…)”.
Sennonché, il Legislatore statale, pur ricalcando (non senza riformulazioni, di dubbia utilità) le due norme della L.R. Emilia Romagna, “riunite” nel nuovo art. 34-ter, ha evitato di far riferimento al principio del legittimo affidamento (nonché dell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche).
Si tratta di un “pudore” singolare, atteso che simili principi costituiscono ormai parte integrante del diritto amministrativo.
Ad ogni modo, pur in assenza di un formale richiamo all’interno del nuovo art. 34-ter, non pare possa negarsi che la ratio delle due fattispecie ivi codificate risieda nel principio del legittimo affidamento (nonché di quello, altrettanto se non più importante, di certezza delle posizioni giuridiche, ossia, del diritto).
Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2024, n. 119INDICE
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