Testo Unico Edilizia e Salva Casa: la nuova sanatoria particolare

La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 il nuovo art. 34-ter con una nuova particolare procedura di sanatoria edilizia

di Andrea Di Leo - 06/08/2024

Le varianti ante ’77

I commi 1, 2 e 3 disciplinano la sanatoria di quegli interventi che, realizzati in parziale difformità da un titolo edilizio ante Legge n. 10/77 (Legge Bucalossi), non furono assentiti da un formale titolo in variante.

Il legislatore - riconoscendo di fatto l’ambiguità (da anni discussa e segnalata nel mondo dei tecnici) circa la necessità, prima della L. 10/77 di un titolo in corso d’opera/a fine lavori per varianti “minori” al progetto approvato - consente tale sanatoria senza collegare la stessa ad alcuna verifica di doppia (simmetrica, o meno) conformità.

La sanzione da versare è regolata tramite rinvio al regime delle “oblazioni” oggi dettato dall’art. 36-bis, comma 5.

Merita di essere segnalato che il comma 3, secondo periodo, nel regolare gli aspetti procedimentali inerenti al regime della particolare SCIA in sanatoria in esame dispone che “L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere”.

In buona sostanza, il legislatore affida alle Amministrazioni uno strumento di extrema ratio, consentendo alle stesse di inibire (entro il termine di 30 gg dal deposito) la SCIA in sanatoria laddove, pur rispettati i requisiti individuati dalla norma (intervento assentito con titolo ante ’77, variazione realizzata in corso d’opera qualificabile come parziale difformità), venga in rilievo un interesse pubblico che giustifichi la rimozione delle parziali difformità oggetto di regolarizzazione.

Appare chiaro come un simile potere abbia un contenuto altamente discrezionale e costituirà, assai probabilmente, terreno fertile per interpretazioni, giurisprudenziali e non, non univoche.

Peraltro, anche in presenza di tale valutazione, nulla esclude che il destinatario dell’atto inibitorio e, quindi, dell’ordine di ripristino, possa valutare – ricorrendone i presupposti – di ricorrere ad una fiscalizzazione ex art. 34 comma 2.

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