Testo Unico Edilizia e Salva Casa: la nuova sanatoria particolare
La Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 ha introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 il nuovo art. 34-ter con una nuova particolare procedura di sanatoria edilizia
La tolleranza delle parziali difformità seguite da abitabilità “espressa”
Il quarto e ultimo comma della nuova norma prevede che “Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis”.
La formulazione della norma – non pienamente in linea con il “modello”, più lineare, della L.R. Emilia Romagna 23/2004 – pone alcuni interrogativi.
In primo luogo, occorre domandarsi cosa debba intendersi per avvenuto accertamento delle parziali difformità nel corso di un sopralluogo da parte dei funzionari.
Una lettura rigorosa, potrebbe portare a richiedere la verifica, quantomeno, di una menzione della difformità in un verbale, potendosi dubitare che possa bastare che la difformità “non poteva non essere stata visionata” dai funzionari stessi. Detto altrimenti, potrebbe ritenersi necessario quantomeno che, dalla documentazione agli atti (il verbale di sopralluogo, ad esempio) emerga la presenza della parziale difformità, se non addirittura la espressa e specifica menzione della stessa.
A tal proposito, alcune prassi risalenti (ancorate a particolari previsioni regolamentari locali) portavano i funzionari a verbalizzare talune difformità e a far versare un importo a mo’ di fiscalizzazione ante litteram: qui avremmo un accertamento espresso in uno al requisito del non esser l’accertamento stesso stato seguito da un ordine di ripristino.
Da evidenziare, inoltre, come la norma non chiarisca se (come dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive) il sopralluogo dei funzionari preposti alle verifiche circa la conformità edilizia possa corrispondere al sopralluogo svolto ai fini dell’abitabilità/agibilità. Ove così non fosse – e la norma è ambigua sul punto, aprendo a tale lettura – ne deriverebbe una applicabilità piuttosto ridotta della fattispecie.
Anche in questo caso, dunque, sebbene nei limiti di una disamina per ora sommaria, appare chiaro che la fattispecie, per come formulata, determinerà non pochi oscillamenti interpretativi.
Documenti Allegati
Sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2024, n. 119INDICE
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