Testo Unico Edilizia e Salva Casa: nuove proposte di emendamento

In VIII Commissione alla Camera si discutono nuove proposte emendative al ddl di conversione del D.L. n. 69/2024 che modifica il d.P.R. n. 380/2001

di Gianluca Oreto - 08/07/2024

Stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE)

Viene proposta la sostituzione del comma 1-bis, art. 9-bis, del TUE. Di seguito il testo a fronte della versione vigente con quella proposta:

Versione vigente

Proposta emendativa

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio o dal certificato di abitabilità od agibilità che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, il certificato di abitabilità od agibilità o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Il certificato di abitabilità o agibilità costituisce elemento di prova se il documento è antecedente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Proposto anche l’inserimento del seguente comma 1-ter:

Ai fini del riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, realizzati nei centri abitati o comunque all'interno del territorio oggetto di regolamentazione edilizia, il rilascio del preventivo titolo abilitativo deve intendersi obbligatorio a far data dall'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Per gli immobili e le unità immobiliari realizzati in data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge, non possono trovare applicazione, con riferimento alle prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali antecedenti, salva la vigenza, all'epoca della loro realizzazione, di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali ostativi al rilascio dei detti titoli abilitativi e, comunque, con l'espressa esclusione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere a), c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

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